Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.
L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui
all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno
o più esperti scelti dal presidente:
proclama eletto in
ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
determina
la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data
dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole
sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio
in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato
alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal
candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati
dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti
validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non
risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto;
qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la
detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei
voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale
del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale
moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del
collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da
detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste
collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti
conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a
ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
determina,
ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato
presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non
proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra
viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi
ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti
nel collegio uninominale;
determina la graduatoria dei
candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista, disponendoli
nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre
individuali prevale il più anziano di età. In caso di collegamento dei
candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della
graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato
il collegamento;
comunica all'Ufficio centrale nazionale, a
mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero
2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei
voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.